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Document 52003AB0012

Parere della banca centrale europea dell'8 luglio 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche [COM(2003) 242 def.] (CON/2003/12)

OJ C 165, 16.7.2003, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0012

Parere della banca centrale europea dell'8 luglio 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche [COM(2003) 242 def.] (CON/2003/12)

Gazzetta ufficiale n. C 165 del 16/07/2003 pag. 0006 - 0007


Parere della banca centrale europea

dell'8 luglio 2003

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche [COM(2003) 242 def.]

(CON/2003/12)

(2003/C 165/04)

1. Il 21 maggio 2003, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (in seguito "progetto di regolamento").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere in conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del proprio regolamento interno.

3. L'obiettivo del progetto di regolamento è la definizione delle principali caratteristiche del Sistema europeo dei conti (SEC) 1995(1) in relazione alle categorie delle operazioni finanziarie e delle attività e passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche e di tutti i relativi sottosettori. A partire dal 2005 è prevista la comunicazione di una serie completa di conti finanziari trimestrali relativi alle amministrazioni pubbliche.

4. La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento redatto da un gruppo di lavoro misto Commissione/BCE. Tale progetto di regolamento costituisce parte integrante del Piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) (in seguito "Piano d'azione UEM") messo a punto, su richiesta del Consiglio Ecofin, dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE. Il Piano d'azione UEM rappresenta una risposta alla relazione sulle esigenze informative nell'ambito della UEM, elaborata dal Comitato monetario e approvata dal Consiglio Ecofin il 18 gennaio 1999, nonché alla seconda relazione sullo stato di avanzamento in materia di esigenze informative nell'ambito della UEM redatta dal Comitato economico e finanziario e approvata dal Consiglio Ecofin il 5 giugno 2000. Dalla quinta relazione sullo stato di avanzamento, approvata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, emerge che l'adozione di un regolamento sui conti finanziari trimestrali per le amministrazioni pubbliche ha subito gravi ritardi e che si rende pertanto necessario procedere rapidamente in tal senso.

5. I dati trimestrali sulle operazioni finanziarie nonché sulle attività e passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori arricchiscono l'analisi macroeconomica congiunturale tracciata nel contesto dei conti nazionali del SEC 95.

6. L'integrazione dei dati relativi ai conti finanziari trimestrali con i dati relativi ai conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche disciplinati dal regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del SEC 95 con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica(2), nonché dal regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche(3), consente la compilazione di una serie esauriente di conti relativi alle amministrazioni pubbliche. I conti integrati delle amministrazioni pubbliche forniscono supporto alla puntuale valutazione su base trimestrale degli impulsi trasmessi dalla politica di bilancio, di singoli elementi del processo di trasmissione della politica monetaria della BCE relativi al settore pubblico, nonché degli effetti connessi in termini di entrate e di ricchezza.

7. Il progetto di regolamento va inoltre a integrare la sottoserie costituita dai dati relativi ai conti finanziari trimestrali dell'Unione monetaria già compilata dalla BCE. L'integrazione della sottoserie dei conti finanziari trimestrali della UEM con i dati trimestrali sulle operazioni finanziarie e sulle attività e passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori rappresenta un notevole progresso, ai fini della politica monetaria, verso un sistema di conti finanziari trimestrali della UEM di vasta portata.

8. In tale contesto la BCE approva altresì che l'articolo 5, paragrafo 3, del progetto di regolamento richieda informazioni "da chi a chi". Tali informazioni sono ritenute essenziali nella compilazione degli aggregati consolidati dell'area dell'euro e ai fini di una più accurata analisi della politica monetaria.

9. La BCE apprezza inoltre che il progetto di regolamento comprenda una serie dettagliata di dati trimestrali sulla ricchezza finanziaria delle amministrazioni pubbliche. In considerazione delle difficoltà specifiche connesse alla compilazione dei dati in questione, è prevista un'eccezione per i dati relativi alle azioni non quotate e alle altre partecipazioni. In tal caso sono considerate accettabili anche le stime trimestrali ottenute per interpolazione (sulla base dei dati annuali disponibili) o estrapolazione (qualora i dati non fossero disponibili per tempo).

10. La BCE sostiene con decisione il programma di scadenze per la trasmissione dei dati trimestrali così come elaborato nel progetto di regolamento. La BCE invita inoltre gli Stati membri ad astenersi da deroghe, nonché a fornire i dati trimestrali attenendosi ai concetti formulati nel SEC 95, in particolare ai fini del calcolo degli aggregati dell'area dell'euro.

11. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 luglio 2003.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) Contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1 (in seguito "SEC 95"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1889/2002 (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11).

(2) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

(3) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.

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