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Document 52011HB0024

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011 , sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 dicembre 2011

sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne

(BCE/2011/24)

2012/C 64/01

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») e, in particolare, l’articolo 5.1 e il terzo trattino dell’articolo 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede statistiche sull’estero complete e attendibili relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali, che indichino le voci principali sulla situazione monetaria e sui mercati valutari nell’area dell’euro, nonché statistiche sulle spedizioni transfrontaliere di banconote in euro. Gli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) in questo settore sono formulati nell’Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (rifusione) (2).

(2)

L'articolo 5.1, prima frase, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità, diverse dalle BCN, o direttamente dagli operatori economici. L’articolo 5.1, seconda frase, prevede che, a questo fine, essa cooperi con le istituzioni o gli organi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. L’articolo 5.2 stabilisce che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(3)

Le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi imposti dalla BCE nel settore delle statistiche sull’estero possono essere raccolte e/o compilate dalle autorità competenti diverse dalle BCN. Di conseguenza, alcuni dei compiti da assolvere per adempiere a tali obblighi necessitano cooperazione tra la BCE o le BCN e tali autorità competenti, in linea con l’articolo 5.1 dello statuto del SEBC. L’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 2533/98, del Consiglio, dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nell’ambito statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto del SEBC.

(4)

Qualora i soggetti segnalanti, in conformità della normativa nazionale e della prassi consolidata, forniscano i dati ad autorità competenti diverse dalle BCN, tali autorità e le rispettive BCN cooperano tra loro affinché siano assolti gli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE. In Irlanda il Central Statistics Office e a Malta il National Statistics Office raccolgono e compilano le informazioni necessarie nel settore delle statistiche sull’estero. Al fine di adempiere ai summenzionati obblighi di segnalazione statistica, la Central Bank of Ireland e il Central Statistics Office, e la Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta e il National Statistics Office, cooperano tra loro. Tale cooperazione dovrebbe prevedere l’istituzione di una struttura permanente di trasmissione dei dati, salvo che lo stesso risultato sia già raggiunto sulla base della legislazione nazionale.

(5)

L’analisi qualitativa delle statistiche su bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro e dello schema delle riserve internazionali dovrebbe essere prodotta secondo lo Statistics Quality Framework (quadro di riferimento sulla qualità delle statistiche) della BCE. Le BCN, in cooperazione con altre autorità competenti, se del caso, dovrebbero determinare la qualità dei dati che forniscono.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3 bis del Regolamento (CE) n. 2533/98 e della Dichiarazione pubblica di impegno in relazione alla funzione statistica del Sistema europeo di banche centrali, lo sviluppo, la produzione e la divulgazione delle statistiche europee da parte del SEBC sono disciplinati dai principi di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, efficienza in termini di costi, riservatezza delle statistiche, minimizzazione dell'onere di segnalazione e alta qualità del prodotto.

(7)

Alla luce dell’Indirizzo BCE/2011/23 che abroga l’Indirizzo BCE/2004/15, è pertanto necessario sostituire la Raccomandazione BCE/2004/16, del 16 luglio 2004, sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione i termini «statistiche sull’estero», «bilancia dei pagamenti», «posizione patrimoniale sull’estero» e «schema delle riserve internazionali» hanno il significato specificato all’articolo 1 dell’Indirizzo BCE/2011/23.

SEZIONE II

Informazioni statistiche alle BCN

1.

Nella misura in cui la raccolta delle statistiche sull’estero è affidata ai destinatari della presente raccomandazione, i destinatari assicurano che le pertinenti statistiche siano messe a disposizione delle rispettive BCN in modo tempestivo, in modo da consentire a queste ultime di adempiere ai propri obblighi di segnalazione ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 6 dell’Indirizzo BCE/2011/23.

2.

Le informazioni sono trasmesse in conformità alle norme minime e agli obblighi statistici della BCE concernenti le statistiche sull’estero stabiliti negli allegati I, II, III, IV e VI dell’Indirizzo BCE/2011/23. Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE indicate nell’allegato V dell’Indirizzo BCE/2011/23, i destinatari della presente raccomandazione verificano la qualità e l’attendibilità delle informazioni statistiche che trasmettono alla rispettiva BCN.

SEZIONE III

Cooperazione permanente con le rispettive BCN

I destinatari della presente raccomandazione definiscono con la rispettiva BCN, in forma scritta, le modalità appropriate di cooperazione al fine di garantire una struttura permanente di trasmissione dei dati che soddisfi le norme minime e gli obblighi statistici della BCE, a meno che tale risultato non sia già ottenuto in virtù della legislazione nazionale.

SEZIONE IV

Disposizioni finali

1.

La presente raccomandazione sostituisce la Raccomandazione BCE/2004/16 a partire dal 1o giugno 2014.

2.

I riferimenti alla Raccomandazione BCE/2004/16 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente raccomandazione.

3.

Il Central Statistics Office in Irlanda e il National Statistic Office a Malta sono destinatari della presente decisione.

4.

La presente raccomandazione si applica a partire dal 1o giugno 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 dicembre 2011

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1.

(3)  GU C 292 del 30.11.2004, pag. 21.


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