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Document 32017D0005

Decisione (UE) 2017/468 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2017, che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)

OJ L 77, 22.3.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2023; abrog. impl. da 32022R1917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/468/oj

22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


DECISIONE (UE) 2017/468 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 gennaio 2017

che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare, gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 del Consiglio, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (3),

considerando quanto segue:

(1)

La procedura per la raccolta di informazioni sulle infrazioni e l’irrogazione di sanzioni stabilita nella decisione BCE/2010/10 (4) si è dimostrata uno strumento efficace per trattare casi di inosservanza degli obblighi di informazione statistica e pertanto dovrebbe essere estesa ai casi di inosservanza che possano verificarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca Centrale europea (BCE/2014/48) (5).

(2)

Dovrebbe essere chiarito l’obbligo dei soggetti dichiaranti di rispondere alle richieste di informazioni della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali in merito a possibili casi di inosservanza dei loro obblighi di segnalazione.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2010/10 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue:

1.

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

“istituzione finanziaria monetaria (IFM)” ha il significato stabilito alla lettera a) dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*1); e in relazione al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (*2), l’espressione va intesa come inclusiva di tutte le succursali di IFM ubicate nell’Unione e nell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;

b)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

per “scadenza della BCN” si intende la data e l’ora stabilita da ciascuna BCN per la ricezione dei dati da parte dei soggetti dichiaranti;»;

c)

è inserito il seguente punto 10:

«10.

per “succursale” si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività dell’ente;»;

d)

è inserito il seguente punto 11:

«11.

per “succursale dell’Unione e dell’EFTA” si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell’Unione o in un paese dell’EFTA.»;

2.

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE e le BCN monitorano l’osservanza da parte dei soggetti dichiaranti dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione così come stabiliti nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), nell’allegato II al regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (*3), nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente possono decidere di avviare una fase valutativa e/o iniziare una procedura di infrazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. A seguito di una procedura d’infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   La presente decisione non pregiudica il potere della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.»;

3.

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la BCE o la BCN competente possono, laddove abbiano registrato l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, formulare un avvertimento all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione informandolo della natura dell’asserita inosservanza e raccomandare misure correttive da mettere in atto per evitare il ripetersi dell’inosservanza;»;

4.

nell’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità dell’infrazione dipende dal numero di giornate lavorative o di ore di ritardo rispetto alla scadenza della BCE o della BCN.»;

5.

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Risposta a richieste di informazioni

Il soggetti dichiaranti rispondono alle domande relative a possibili casi di inosservanza di obblighi di segnalazione statistica entro il termine stabilito dalla BCE o dalla BCN interessata.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2017. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento 31 marzo 2017 per gli obblighi di segnalazione giornalieri, dal periodo di riferimento marzo 2017 per gli obblighi di segnalazioni mensili e annuali e dal primo trimestre 2017 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 gennaio 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(4)  Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(*2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).»;

(*3)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).»;


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