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Document 52005AB0051

Parere della Banca centrale europea, del 1 o dicembre 2005 , in merito a una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98, relativo all'introduzione dell'euro (CON/2005/51)

OJ C 316, 13.12.2005, p. 25–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/25


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o dicembre 2005

in merito a una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98, relativo all'introduzione dell'euro

(CON/2005/51)

(2005/C 316/11)

Il 10 novembre 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una «proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro» [COM(2005) 357 definitivo] (1) (di seguito il «regolamento proposto»). La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 4, terza frase, del trattato che istituisce la Comunità europea che costituisce la base per il regolamento proposto. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Considerazioni di carattere generale

1.1.

Il regolamento proposto si prefigge di definire un adeguato quadro giuridico per la futura introduzione dell'euro negli Stati Membri che ancora non lo hanno adottato (di seguito gli «Stati membri non partecipanti»). Tali Stati membri hanno particolare interesse a fare in modo che un solido quadro giuridico a livello comunitario sia adottato con adeguato anticipo rispetto al proprio passaggio all'euro, al fine di agevolare il tempestivo avvio di preparativi interni, sia di ordine legislativo che pratico, per l'introduzione dell'euro. L'Unione europea, in generale, e gli Stati membri che hanno già adottato l'euro (di seguito gli «Stati membri partecipanti») hanno altresì particolare interesse ad assicurare che l'attuazione di ogni futuro allargamento dell'area dell'euro avvenga così agevolmente e con successo come per l'adozione dell'euro da parte degli originari 11 Stati membri partecipanti e della Grecia, di modo che l'allargamento dell'area dell'euro abbia un effetto positivo. Infatti, la BCE ritiene che il buon esito dell'introduzione dell'euro negli attuali Stati membri partecipanti abbia giocato un ruolo fondamentale nel conferire credibilità all'euro, sia all'interno dell'Unione europea sia nel più ampio ambito internazionale.

2.   Considerazioni di carattere specifico

2.1.   Definizione di tre scenari di passaggio all'euro

2.1.1.

Si ricorda che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione all'euro (2), che disciplinava l'introduzione dell'euro negli originari 11 Stati membri partecipanti e in Grecia, si basava sull'approccio approvato dal Consiglio europeo nella riunione di Madrid nel 1995 (di seguito lo «scenario di Madrid»). Lo scenario di Madrid prevedeva un periodo di transizione tra l'introduzione dell'euro in forma scritturale e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro e costituisce la base delle regole per l'introduzione dell'euro attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 974/98. Per le future introduzioni dell'euro, taluni importanti aspetti pratici sono cambiati sostanzialmente dal primo passaggio all'euro, iniziato il 1o gennaio 1999. In particolare, le banconote in euro sono oggi largamente dispon ibili nell'area dell'euro e in tutta l'Unione europea, così che si rendono necessari scenari di passaggio ulteriori rispetto a quello previsto a Madrid.

2.1.2.

In base al regolamento proposto, il Consiglio autorizzerebbe gli Stati membri a seguire uno dei seguenti tre diversi scenari di passaggio all'euro: (a) un periodo di transizione «Madrid-style», ossia un periodo di tempo durante il quale l'euro esisterebbe legalmente soltanto come moneta scritturale, mentre le banconote e le monete metalliche in euro, anche se disponibili ed utilizzabili a livello privato, non avrebbero ufficialmente corso legale sul piano nazionale; (b) uno scenario del «big bang», ossia un passaggio all'euro in un'unica fase dove la data per l'introduzione dell'euro come moneta scritturale e la data per la sostituzione del denaro liquido coinciderebbero; oppure (c) uno scenario del «big bang» con un periodo di abbandono graduale fino a un anno, durante il quale sarebbe possibile continuare a fare riferimento all'unità monetaria nazionale negli strumenti aventi efficacia giuridica (ad esempio, fatture, scritture contabili e buste paga).

2.1.3.

L'obiettivo fondamentale del regolamento proposto, come chiarito nella relazione, consiste nel definire questi tre scenari alternativi di passaggio all'euro per gli Stati membri che adotteranno l'euro in futuro (3). Al fine di assicurare un più alto grado di trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e di assicurare coerenza con gli obiettivi del programma dell'Unione europea per una migliore regolamentazione, la BCE propone che venga introdotta nel regolamento proposto una esplicita disposizione che rifletta in maniera diretta e più completa i tre scenari di passaggio all'euro che saranno applicabili agli Stati membri interessati.

2.1.4.

In particolare, diversi Stati membri entrati a far parte dell'Unione europea il 1o maggio 2004 (4) hanno espresso pubblicamente la propria preferenza a favore di un'introduzione dell'euro secondo quanto previsto dallo scenario del «big bang». In base al testo attuale del regolamento proposto il concetto di passaggio all'euro del tipo «big bang» può essere dedotto solo dalla definizione di periodo di transizione, con la possibilità che le date indicate nell'allegato del regolamento proposto per l'adozione dell'euro e per la sostituzione del denaro liquido coincidano (5). Sebbene sia possibile, in via teorica, concepire lo scenario del «big bang» come un periodo di transizione che duri un solo istante, si suggerisce di definire tale scenario, in maniera più trasparente per il cittadino dell'Unione europea, come una «introduzione dell'euro in una fase unica in cui la data di adozione dell'euro e la data di sostituzione del denaro liquido coincidono».

2.2.   Scenario di passaggio all'euro con un periodo di transizione

2.2.1.

Ai sensi delle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98, per «periodo di transizione» si intende un periodo di tre anni avente inizio il 1o gennaio 1999 e con termine il 31 dicembre 2001, ad eccezione della Grecia, per la quale il periodo di transizione è di un anno avente inizio il 1o gennaio 2001 e con termine il 31 dicembre 2001 (6). In altri termini, l'attuale testo del regolamento (CE) n. 974/98 definisce un periodo di tempo determinato durante il quale si applicano le disposizioni transitorie. Al contrario, nel regolamento proposto, la definizione di «periodo di transizione» non stabilisce una durata specifica o massima. L'estensione del periodo di transizione per ciascuno Stato membro sarà, invece, definita caso per caso nel proposto allegato del regolamento (CE) n. 974/98, e ciò significa che la durata del periodo di transizione dovrebbe essere completamente rinegoziata al momento dell'abrogazione delle deroghe relative a ciascuno Stato membro in questione (7).

2.2.2.

La BCE raccomanda vivamente di fissare, in maniera esplicita, nel testo del regolamento proposto, l'estensione massima del periodo di transizione, che non dovrebbe essere superiore a tre anni. Oltre a questo limite complessivo, la BCE raccomanda che nei considerando del regolamento proposto sia chiarito che il periodo di transizione dovrebbe essere il più breve possibile, in modo tale da incoraggiare la fissazione di periodi di transizione più brevi di quello massimo consentito di tre anni. Le motivazioni alla base della posizione assunta dalla BCE in merito a questo punto sono esposte qui di seguito affinché possano essere prese in esame dal Consiglio.

2.2.3.

In primo luogo, gli aspetti pratici del passaggio all'euro sono diversi oggi rispetto al primo passaggio all'euro, cominciato il 1o gennaio 1999, quando ancora non esistevano le banconote e le monete metalliche in euro. Dato che le banconote in euro sono ora ampiamente disponibili non solo all'interno dell'area dell'euro ma anche in tutta l'Unione europea, non sarebbe credibile fare attendere i cittadini degli Stati membri in questione più di tre anni dall'introduzione dell'euro come moneta dei rispettivi Stati membri prima che le banconote e le monete metalliche in euro entrino in corso legale.

2.2.4.

In secondo luogo, il periodo di transizione non dovrebbe essere eccessivamente lungo dal momento che l'euro sarà stato legalmente dichiarato moneta ufficiale dello Stato membro interessato già all'inizio del periodo di transizione (8). Coerentemente, la BCE formulerebbe la politica monetaria per lo Stato membro in questione (9) e tutte le operazioni di politica monetaria sarebbero effettuate in unità euro dalla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro considerato (10). Il nuovo debito pubblico negoziabile sarebbe emesso in unità euro dallo Stato membro in questione (11). Ci si può attendere che vi sarebbe un aumento nell'impiego di unità euro sia nei pagamenti nazionali sia, soprattutto, nei pagamenti transfrontalieri con lo Stato membro interessato (12). Inoltre, lo Stato membro in questione sarebbe in grado di adottare i provvedimenti adeguati al fine di consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di pagamento di cambiare l'unità di conto utilizzata per le proprie procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro (13). L'esperienza degli originari 11 Stati membri partecipanti suggerisce che ci si può attendere che il settore bancario all'ingrosso ed i mercati finanziari cambino a favore dell'unità euro già all'inizio del periodo di transizione. In questo contesto, la BCE non ritiene plausibile che il periodo di transizione tra l'introduzione dell'euro come moneta dello Stato membro interessato e l'introduzione ufficiale delle banconote e delle monete metalliche in euro possa durare più di tre anni.

2.2.5.

Terzo, è vero che è stato prudente aver previsto un periodo di transizione di tre anni durante il primo passaggio all'euro, vista la sfida logistica senza precedenti derivante dalla fusione delle monete e del denaro circolante di 11 Stati membri in un'unica moneta europea. Tuttavia, si rileva che la Grecia, che ha adottato l'euro due anni dopo gli originari 11 Stati membri partecipanti, è riuscita a far fronte con successo ad un periodo di transizione di un anno. Ciò induce a ritenere che se si adotta un periodo di transizione «Madrid-style» per ogni ulteriore introduzione dell'euro, il periodo di transizione dovrebbe essere inferiore a tre anni.

2.2.6.

Quarto, due principi sono ritenuti importanti per guidare l'adozione dell'euro: i principi di parità di trattamento e di agevolazione. Mentre il principio di parità di trattamento implica che gli Stati membri che entrano successivamente nell'area dell'euro non dovrebbero trovarsi di fronte ad ostacoli supplementari e che non dovrebbe essere loro consentito di accedere a condizioni meno rigorose, il principio di agevolazione suggerisce che vi debba essere flessibilità nell'attuazione del passaggio all'euro. Mentre la parità di trattamento comporta che gli Stati Membri che entrano successivamente abbiano il diritto di beneficiare dello stesso termine massimo complessivo indicato nello scenario di Madrid per gli originari Stati membri partecipanti, ad essi dovrebbe essere consentito, in linea con il principio di agevolazione, di completare il passaggio più rapidamente, se ciò si dimostrasse fattibile ed appropriato. Pertanto, stabilire un massimo di tre anni per il periodo di transizione sarebbe in accordo con il principio di parità di trattamento, tenuto conto del periodo di transizione triennale applicabile agli originari 11 Stati membri partecipanti ai sensi al regolamento (CE) n. 974/98. Al contempo, prevedere la possibilità di ridurre tale periodo di transizione triennale soddisferebbe il principio di agevolazione.

2.2.7.

Quinto, la fissazione di una durata massima per il periodo di transizione sarebbe in linea con la tecnica giuridica utilizzata per definire altri periodi rilevanti nei diversi scenari di passaggio all'euro, come, ad esempio, il periodo di abbandono graduale e il periodo di circolazione contemporanea di due monete. Il regolamento proposto stabilisce una durata massima di un anno per il periodo di abbandono graduale (14). Il regolamento (CE) n. 974/98 fissa in sei mesi l'estensione massima del periodo di circolazione contemporanea di due monete (15).

2.2.8.

Riassumendo, la BCE ritiene che, nella prospettiva di garantire credibilità al processo di passaggio all'euro, promuovere la certezza del diritto e aumentare l'efficienza, vi siano convincenti ragioni che inducono a fissare, nel testo del regolamento proposto, una durata massima del periodo di transizione non superiore a tre anni. Al fine di incoraggiare la fissazione periodi di transizione più brevi di quello massimo consentito di tre anni, la BCE raccomanda, inoltre, che i considerando del regolamento proposto specifichino che il periodo di transizione deve essere il più breve possibile. Infine, si osserva che una simile chiara disposizione normativa che fissi l'estensione massima del periodo di transizione eviterebbe qualsiasi ulteriore discussione ad ogni futura abrogazione delle deroghe relative agli Stati membri in questione e le conseguenti modifiche del regolamento (CE) n. 974/98, rendendo, quindi, il processo di passaggio all'euro più prevedibile.

2.3.   Scenario con un periodo di abbandono graduale

2.3.1.

In linea generale, la BCE comprende le ragioni per le quali uno scenario del tipo «big bang» venga combinato con un periodo di abbandono graduale fino a un anno, durante il quale vi sarebbe la possibilità di continuare ad utilizzare l'unità monetaria nazionale in specifici strumenti giuridici, quali, secondo quanto esposto nella relazione, fatture o scritture contabili (16). Mentre si può discutere sul fatto che le fatture o le scritture contabili costituiscano strumenti giuridici nel senso di cui al regolamento proposto, la BCE intende che il concetto di periodo di abbandono graduale sia altresì volto a consentire la continuazione dell'utilizzo dell'unità monetaria nazionale in nuovi strumenti giuridici quali i contratti standard creati attraverso strumenti elettronici (ad esempio, i contratti di noleggio di automobili).

2.3.2.

Mentre la relazione suggerisce che il periodo di abbandono graduale consentirebbe solo «un certo margine per continuare ad utilizzare la moneta nazionale in specifici strumenti giuridici» (17), le disposizioni del regolamento proposto non contengono alcuna limitazione relativa al tipo di nuovi strumenti giuridici che potrebbero continuare a fare riferimento all'unità monetaria nazionale durante il periodo di abbandono graduale (18). La BCE osserva come questo approccio consenta agli Stati membri un notevole grado di flessibilità e sussidiarietà nell'applicazione del periodo di abbandono graduale a diversi tipi di strumenti giuridici.

2.3.3.

Un aspetto che la BCE desidera sottolineare consiste nel fatto che, ai sensi del regolamento proposto, gli atti compiuti in forza di strumenti giuridici che contengono riferimenti all'unità monetaria nazionale durante il periodo di abbandono graduale devono essere effettuati soltanto nell'unità euro (19). Ciò dovrebbe evitare che le parti facciano riferimento all'unità monetaria nazionale negli strumenti di pagamento in quanto tali strumenti di pagamento dovrebbero essere eseguiti nell'unità euro anziché nell'unità monetaria nazionale interessata. Tuttavia, nella misura in cui gli strumenti di pagamento quali gli assegni e gli ordini di pagamento vengano denominati nell'unità monetaria nazionale, ciò potrebbe creare alcuni inconvenienti per gli operatori nell'ambito dei pagamenti, dato che questi avrebbero bisogno di assicurare che la conversione dall'unità monetaria nazionale all'unità euro avvenga prima che l'operazione sia eseguita. Inoltre, dal momento che gli strumenti di pagamento possono potenzialmente circolare al di fuori degli Stati membri che applicano il periodo di abbandono graduale, è importante, in una prospettiva operativa, escludere la possibilità di una utilizzazione transfrontaliera degli strumenti di pagamento denominati nelle unità monetarie nazionali interessate. Ciò può essere realizzato restringendo l'applicazione delle disposizioni relative al periodo di abbandono graduale agli strumenti giuridici che devono essere eseguiti nello Stato membro interessato (ossia solo nello Stato membro con il periodo di abbandono graduale). Un simile approccio favorirebbe la flessibilità nell'attuazione delle disposizioni concernenti il periodo di abbandono graduale e circoscriverebbe tale attuazione al livello nazionale.

2.3.4.

La BCE rileva come la prima parte del periodo di abbandono graduale (fino a un anno dopo la data di sostituzione del denaro liquido) coinciderebbe con il periodo di circolazione contemporanea di due monete (fino a sei mesi) durante il quale sia le banconote e le monete metalliche in euro sia quelle in moneta nazionale avrebbero corso legale nei limiti territoriali degli Stati membri in questione (20). La BCE nota che vi è una discrepanza tra la disposizione in base alla quale gli atti compiuti in forza di nuovi strumenti giuridici che contengono riferimenti alla vecchia unità monetaria nazionale durante il periodo di abbandono graduale devono essere effettuati soltanto nell'unità euro e il fatto che le banconote e le monete metalliche nella moneta nazionale rimarranno in corso legale nell'ambito dei rispettivi limiti territoriali durante il periodo di contemporanea circolazione delle due monete. Tale discrepanza può essere risolta attraverso una modifica del testo del regolamento proposto, secondo cui la succitata disposizione si applicherebbe fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 974/98 (ossia le disposizioni relative alla circolazione contemporanea di due monete).

2.4.   La denominazione dell'euro

2.4.1.

La BCE ha inteso che uno Stato membro ha formulato una riserva sul piano linguistico in merito all'identificazione del nome della moneta unica come «euro» nella versione del regolamento proposto nella lingua dello Stato in questione. A questo proposito, la BCE desidera sottolineare che la denominazione «euro» deve essere utilizzata in maniera corretta e coerente in tutte le versioni linguistiche del regolamento proposto, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 974/98, secondo il quale la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi (21). Come La BCE ha recentemente avuto modo di evidenziare in un parere relativo ad un progetto di legge della Lituania sull'adozione dell'euro (22), le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 974/98 chiariscono che la denominazione della moneta unica è «euro» e che tale denominazione dovrebbe essere identica negli atti giuridici pubblicati in tutte le lingue comunitarie; che la Comunità, avendo competenza esclusiva in materia monetaria, determina da sola la denominazione della moneta unica; e che, trattandosi di una moneta unica, la denominazione dell'euro deve essere identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue della Comunità al fine di assicurare che la sua unicità sia evidente.

2.4.2.

Coerentemente con quanto sopra esposto, le banconote in euro di cui la BCE ha autorizzato l'emissione da parte della stessa BCE e delle BCN degli Stati membri partecipanti dal 1o gennaio 2002 identificano il nome della moneta unica solo con la denominazione «EURO» o «ΕΥΡΩ», ossia il nome della moneta rispettivamente negli alfabeti romano e greco (23). Per ragioni di certezza del diritto, la BCE raccomanda che il testo del regolamento proposto contenga tra le proprie disposizioni una norma che confermi che «l'ortografia del nome dell'euro è identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi».

2.5.   Suggerimenti redazionali specifici

Inoltre, la BCE formula una serie di specifici suggerimenti redazionali.

2.5.1.

In primo luogo, il regolamento (CE) n. 974/98 consente a ciascuno degli Stati membri che opti per un periodo di transizione «Madrid-Style» di adottare i provvedimenti necessari a consentire ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e il pagamento degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (24) (di seguito «DSI») nonché delle merci (25), il cambio dell'unità utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro. Dato che la DSI è stata abrogata dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (26), il riferimento agli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI deve essere sostituito con il riferimento agli strumenti inseriti nella sezione C dell'allegato I della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che contiene una lista di strumenti finanziari più dettagliata ed articolata di quella della DSI, e che include, ad esempio, gli strumenti finanziari derivati sulle merci, sui crediti e sul tempo.

2.5.2.

In secondo luogo, si suggerisce di semplificare il primo paragrafo della proposta di articolo 10 del regolamento n. 974/98 prevedendo che «con effetto dalla rispettiva data di sostituzione di denaro liquido, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti».

2.5.3.

Terzo, in relazione all'utile riferimento alle «disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all'articolo 111 del trattato» contenuto nella proposta di articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 (che si riferisce al corso legale delle monete metalliche in euro emesse da Stati terzi come Monaco, San Marino e Città del Vaticano), la BCE desidera suggerire che, coerentemente con alcune versioni linguistiche del regolamento proposto (ad esempio, quella tedesca), il riferimento all'articolo 111 del trattato potrebbe essere limitato al paragrafo 3 dello stesso, poiché questo è l'unico paragrafo dell'articolo 111 che fa riferimento agli accordi monetari (ossia l'articolo 111, paragrafo 3).

2.5.4.

Quarto, in relazione alla previsione della proposta di articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 974/98, che le «banche» siano tenute a cambiare le banconote e le monete metalliche in moneta nazionale dei propri clienti in banconote e monete metalliche in euro senza oneri né limitazioni sino ad un determinato massimale, la BCE osserva che, da un punto di vista strettamente redazionale, il termine «enti creditizi» è il termine normalmente utilizzato per definire le banche sia nel trattato che nel diritto comunitario derivato.

Pertanto, se il termine «banche» viene sostituito dal riferimento a «enti creditizi», così come definito nella direttiva bancaria consolidata, è necessario tenere conto del fatto che taluni enti «creditizi» ricadenti nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva non sono coinvolti in operazioni di tesoreria (ad esempio, gli istituti di moneta elettronica) (27), mentre altri, esclusi dal suo ambito di applicazione (ad esempio, gli uffici dei conti correnti postali), si sono, in passato, rivelati importati per il passaggio all'euro. Tenuto conto di quanto sopra esposto, sarebbe opportuno lasciare agli Stati membri interessati un certo margine di discrezionalità nel definire le altre istituzioni a cui potrebbe essere necessario imporre tale obbligo di cambiare le banconote e le monete metalliche senza oneri.

2.6.   Proposte redazionali

2.6.1.

L'allegato al presente parere contiene delle proposte redazionali per i casi in cui le suesposte osservazioni conducano a modifiche del regolamento proposto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o dicembre 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Versione del 2 agosto 2005.

(2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

(3)  Si veda la relazione del regolamento proposto, pag. 3.

(4)  Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia.

(5)  Proposta di articolo 1, lettera h, del regolamento (CE) n. 974/98 e relativo allegato.

(6)  Articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 974/98.

(7)  Proposta di articolo 1, lettera h, del regolamento (CE) n. 974/98.

(8)  Proposta di articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98.

(9)  Articolo 105, paragrafo 2, del trattato ed articolo 12.1, paragrafo 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(10)  Considerando 9 del regolamento (CE) n. 974/98.

(11)  Considerando 14 del regolamento (CE) n. 974/98.

(12)  Articolo 8, paragrafo 3 e considerando 13 del regolamento (CE) n. 974/98.

(13)  Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 974/98.

(14)  Proposta di articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 974/98.

(15)  Articolo 15 del regolamento (CE) n. 974/98. Si nota che tutti i 12 Stati membri attualmente partecipanti hanno ridotto il periodo di circolazione contemporanea di due monete a non più di due mesi.

(16)  Si veda la relazione del regolamento proposto, pag. 3.

(17)  Si veda la relazione del regolamento proposto, pag. 3.

(18)  Proposta di articolo 1, lettera i, e di articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 974/98.

(19)  Proposta di articolo 9 bis, terza frase, del regolamento (CE) n. 974/98.

(20)  Articolo 15 del regolamento (CE) n. 974/98.

(21)  Articolo 2 e considerando 2 del regolamento (CE) n. 974/98. Si veda altresì il paragrafo 10 del Parere della BCE CON/2005/21 del 14 giugno 2005 su richiesta della Lietuvos bankas in merito ad un progetto di legge relativo all'adozione dell'euro; disponibile sul sito Internet della BCE www.ecb.int.

(22)  Paragrafo 10 del Parere CON/2005/21.

(23)  Articolo 1, paragrafo 2, della Decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 78, del 25.3.2003, pag. 16).

(24)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(25)  Articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino, lettera a, del regolamento (CE) n. 974/98.

(26)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le Direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(27)  Articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.03.05, pag. 9).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione  (1)

Modifiche proposte dalla BCE  (2)

Emendamento 1

Considerando del regolamento proposto

[Nessuna proposta]

L'ortografia del nome dell'euro deve essere identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea al fine di assicurare che la sua unicità sia evidente.

Motivazione — Si vedano i paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 del parere

Emendamento 2

Considerando 4 del regolamento proposto

Per predisporre un agevole passaggio all'euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo obbligatorio di transizione tra la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

Per predisporre un agevole passaggio all'euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo obbligatorio di transizione tra la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Dato che le banconote e le monete metalliche in euro sono ampiamente a disposizione del pubblico, tale periodo di transizione dovrebbe essere il più breve possibile.

Motivazione — Si vedano i paragrafi da 2.2.1 a 2.2.8 del parere

Emendamento 3

Proposta di articolo 1 del Regolamento (CE) n. 974/98

[Nessuna proposta]

«scenario del “big-bang”»: introduzione dell'euro in una fase unica in cui coincidono la data di adozione dell'euro e la data di sostituzione del denaro liquido.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1.4 del parere

Emendamento 4

Proposta di articolo 1, lettera h, del Regolamento (CE) n. 974/98

«periodo di transizione»: il lasso di tempo avente inizio all'ora zero della data di adozione dell'euro e avente fine all'ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;

«periodo di transizione»: un lasso di tempo massimo di tre anni avente inizio all'ora zero della data di adozione dell'euro e avente fine all'ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;

Motivazione — Si vedano i paragrafi da 2.2.1 a 2.2.8 del parere

Emendamento 5

Proposta di articolo 1 bis del Regolamento (CE) n. 974/98

Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.

Ciascuno Stato membro partecipante adotta l'euro conformemente ad uno scenario basato su un periodo di transizione o uno scenario del «big bang» o uno scenario del «big bang» combinato con un periodo di abbandono graduale. Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e la data in cui termina l'eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti nell'allegato al presente regolamento.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1.3 del parere

Emendamento 6

Proposta di articolo 2 del Regolamento (CE) n. 974/98

Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell'euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell'euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent. L'ortografia del nome dell'euro è identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi.

Motivazione — Si vedano i paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 del parere

Emendamento 7

Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 974/98 (attualmente non soggetto al alcuna modifica ai sensi del regolamento proposto)

4.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

— […],

consentire:

a)

ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, nonché delle merci, e

b)

ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

4.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

— […],

consentire:

a)

ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché delle merci, e

b)

ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5.1 del parere

Emendamento 8

Proposta di articolo 9 bis, paragrafo 1, terza frase, del Regolamento (CE) n. 974/98

Gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell'unità euro.

Fatto salvo l'articolo 15, gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell'unità euro.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.3.4 del parere

Emendamento 9

Proposta di articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 974/98

Con effetto dal 1o gennaio 2002, la BCE immette in circolazione banconote denominate in euro. Le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro a decorrere dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.

Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5.2 del parere

Emendamento 10

Proposta di articolo 11, seconda frase, del Regolamento (CE) n. 974/98

[…]

Fatti salvi l'articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all'articolo 111 del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. […]

[…]

Fatti salvi l'articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. […]

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5.3 del parere


(1)  Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il grassetto nel corpo del testo indica le nuove parti di testo proposte dalla BCE.


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