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Document 52004AB0010

Parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2004 a richiesta del Consiglio dell'Unione europea con riguardo a una proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (versione codificata) (CON/2004/10)

OJ C 88, 8.4.2004, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0010

Parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2004 a richiesta del Consiglio dell'Unione europea con riguardo a una proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (versione codificata) (CON/2004/10)

Gazzetta ufficiale n. C 088 del 08/04/2004 pag. 0020 - 0020


Parere della Banca centrale europea

del 31 marzo 2004

a richiesta del Consiglio dell'Unione europea con riguardo a una proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (versione codificata)

(CON/2004/10)

(2004/C 88/10)

1. Il 2 febbraio 2004 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (di seguito "regolamento proposto").

2. La BCE è competente a formulare un parere dal momento che il regolamento proposto trova fondamento sul terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede la consultazione della BCE. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

3. Nell'intento di rendere più chiari e semplici gli atti giuridici della Comunità che sono stati sottoposti a modifiche, il regolamento proposto codifica in un unico testo, senza alcuna modifica nella sostanza, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro(1) e gli atti successivi di modifica. Il Regolamento (CE) n. 2866/98 ha fissato irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli 11 Stati membri che hanno adottato l'euro il 1o gennaio 1999 ed è stato modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000 in modo da includere il tasso di conversione tra l'euro e la dracma greca. La BCE ha formulato il Parere CON/98/61(2) e il Parere CON/00/12(3) relativi rispettivamente ai Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000.

4. La BCE accoglie in generale favorevolmente la codificazione dell'acquis communautaire, in particolare in materia di unione economica e monetaria, in quanto essa contribuisce a realizzare un quadro giuridico chiaro, effettivo e praticabile.

5. La BCE nota altresì con soddisfazione che il regolamento proposto non modifica la sostanza dei Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/000. Visto che il Regolamento (CE) n. 2866/98 è stato modificato una sola volta per includere il tasso di conversione nei confronti della dracma greca, la BCE propone di eliminare il termine "sostanzialmente" nel considerando n. 1 del regolamento proposto.

6. La BCE prende nota anche del fatto che i Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000 furono adottati all'unanimità in virtù rispettivamente del primo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4 e dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato. Di contro, il regolamento proposto verrà adottato sulla base del terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato. Esso prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro quale moneta unica. La BCE considera che tali "altre misure" non includano quelle relative ai tassi di conversione.

7. La BCE osserva che per codificazione si intende una procedura nella quale gli atti oggetto della stessa sono abrogati e formalmente sostituiti da un nuovo atto giuridico unico(4). La BCE ritiene che il fatto che la codificazione non sia volta a modificare la sostanza degli atti non impedisca all'atto codificante di essere adottato sulla medesima base giuridica prevista per gli atti oggetto della codificazione. Per quanto riguarda il paragrafo 6 relativo all'ambito di applicazione delle misure di cui al terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, la BCE solleva la questione se tale disposizione costituisca una base giuridica appropriata per la codificazione di regolamenti sui tassi di conversione, quali ad esempio i Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000. Dal momento che il Regolamento (CE) n. 2866/98 è stato modificato una sola volta, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di codificare i Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000 solo quando il prossimo regolamento del Consiglio sarà adottato sulla base dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato, vale a dire solo se e nel momento in cui venga abrogata la deroga di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro. Qualora, per qualsivoglia ragione (di natura politica), sia necessaria una immediata codificazione, una base giuridica più appropriata per l'adozione di un regolamento codificato potrebbe essere costituita dal primo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, preferibilmente in combinato disposto con l'articolo 123, paragrafo 5, del trattato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1).

(2) GU C 412 del 31.12.1998, pag. 1.

(3) GU C 177 del 27.6.2000, pag. 11.

(4) Si veda l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, paragrafo 1 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

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