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Document 52008AB0045

Parere della Banca centrale europea, dell' 8 ottobre 2008 , relativo a una proposta di due regolamenti del Consiglio riguardanti medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (CON/2008/45)

OJ C 283, 7.11.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 ottobre 2008

relativo a una proposta di due regolamenti del Consiglio riguardanti medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

(CON/2008/45)

(2008/C 283/01)

Introduzione e base giuridica

Il 25 settembre 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere con riguardo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (di seguito «primo regolamento proposto») e a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (di seguito «secondo regolamento proposto») (di seguito congiuntamente «regolamenti proposti») (1).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce le Comunità europee per quanto riguarda il primo regolamento proposto e dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato per quanto riguarda il secondo regolamento proposto, in quanto esso riguarda questioni monetarie. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

Nell'indicare chiaramente gli elementi specifici dei disegni delle monete in euro aventi corso legale che non dovrebbero essere riprodotti su medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro e nello stabilire i criteri da utilizzarsi da parte della Commissione nel contesto della preparazione di un parere sul livello di conformità al regolamento (CE) n. 2182/2004 (2), il primo regolamento proposto rafforza le disposizioni protettive contenute nel regolamento (CE) n. 2182/2004 contro la confusione e la frode aventi ad oggetto medaglie e gettoni che potrebbero essere scambiate per monete metalliche in euro. Esso migliora inoltre la trasparenza nel processo decisionale della Commissione.

Dal momento che le monete metalliche in euro possono circolare al di fuori territori degli Stati membri che hanno adottato l'euro, è importante che vi sia un certo grado di protezione delle monete in euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro, in relazione ad attività, come quelle di falsificazione, che possono mettere a rischio la loro credibilità come monete aventi corso legale.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.   Somiglianza del disegno che appare sulla superficie delle medaglie e gettoni

Il nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del primo regolamento proposto, se confrontato con l'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2182/2004, descrive con maggior dettaglio i disegni, o loro parti, che appaiono sulla superficie delle monete in euro che non possono essere riprodotte sulle medaglie e sui gettoni. Al fine di accrescere il carattere protettivo di tale disposizione, la BCE raccomanda di includere un riferimento espresso al simbolo dell'euro e ai termini «euro» e «cent di euro» nel nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i). La BCE prende atto che così come è redatto, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i), non esclude tali termini o il simbolo dell'euro; tuttavia, la loro espressa menzione contribuirebbe a rendere più chiara la proposta della Commissione e a rafforzare il carattere protettivo delle disposizioni. Il pubblico può in effetti essere indotto a confondersi non solo da una riproduzione dei termini «euro» e «euro cent» o dal simbolo dell'euro sulle medaglie e gettoni, che è proibito ai sensi del nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ma anche da qualunque disegno che utilizzi elementi che sono simili a quei termini e a quel simbolo.

2.2.   Trasparenza nel processo decisionale

Secondo la relazione illustrativa del primo regolamento proposto, la Commissione, nella fase di valutazione dello stato di conformità al regolamento (CE) n. 2182/2004, ha lavorato in stretto contatto con gli esperti sulle falsificazioni delle monete metalliche di cui al primo paragrafo dell'articolo 4 della decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (3) e ritiene che tale valutazione debba continuare. Tuttavia, il primo regolamento proposto nel terzo considerando fa riferimento solo alla «consultazione con gli Stati membri». Di conseguenza, la BCE raccomanda che venga incluso nell'articolo 2, paragrafo 2, un riferimento espresso agli esperti sulle falsificazioni delle monete, in particolare in quanto uno dei principale obiettivi del primo regolamento proposto è di rendere il processo decisionale più trasparente.

2.3.   Deroghe autorizzate

Il nuovo articolo 4 sulle deroghe autorizzate non prevede alcuna procedura mediante la quale gli operatori economici possano richiedere deroghe alle disposizioni di natura protettiva fissate nell'articolo 2. La BCE ritiene che debba essere aggiunta una formulazione appropriata a tale riguardo.

Allo stesso modo, il processo decisionale sarebbe ancora più trasparente se il primo regolamento proposto includesse le condizioni alle quali la Commissione può autorizzare una deroga. Più specificamente, il nuovo articolo 4 è vago per quanto riguarda le «condizioni di utilizzo controllate» alle quali le medaglie e i gettoni possono usare i termini «euro» o «euro cent» o il simbolo dell'euro «ove non sussista il rischio di confusione». Al fine di accrescere la trasparenza e migliorare la certezza del diritto, il nuovo articolo 4 trarrebbe beneficio da una formulazione più completa e/o esemplificativa sui criteri generali da applicarsi da parte della Commissione all'atto dell'autorizzazione di un a deroga.

2.4.   Applicazione del primo regolamento proposto a Monaco, San Marino e Città del Vaticano

Vi sono accordi monetari i) tra la Francia, per conto della Comunità europea, e Monaco; e ii) tra l'Italia, per conto della Comunità europea, e San Marino e la Città del Vaticano. Sulla base di tali accordi, Monaco, San Marino e la Città del Vaticano sono autorizzati ad emettere monete in euro aventi corso legale e recanti caratteristiche artistiche specifiche sul loro lato nazionale. Poichè le caratteristiche visive di tali monete in euro sono diverse da quelle delle monete in euro emesse dagli Stati membri che hanno adottato l'euro, le monete in euro emesse a Monaco, San Marino e la Città del Vaticano beneficiano anch'esse dalle disposizioni protettive contenute nel primo regolamento proposto. Di conseguenza, i rispettivi accordi monetari e/o le disposizioni legislative adottate sulla loro base dovrebbero essere modificati in modo che il contenuto del primo regolamento proposto, una volta adottato, si applichi anche a Monaco, San Marino e la Città del Vaticano.

2.5.   Consultazione della BCE sul secondo regolamento proposto

Diversamente dal primo regolamento proposto, il preambolo del secondo regolamento proposto non fa riferimento al parere della BCE. Visto che entrambi i regolamenti proposti ricadono all'interno della sfera di competenza della BCE, il preambolo del secondo regolamento proposto dovrebbe essere modificato in modo che faccia riferimento al parere della BCE.

3.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche dei regolamenti proposti, le proposte redazionali relative saranno contenute nell'allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 514 definitivo, vol. I e vol. II.

(2)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE  (1)

Modifica n. 1

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i), contenuto nell'articolo 1 del primo regolamento proposto

«i)

qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, comprese in particolare le dodici stelle dell'Unione europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro, oppure»

«i)

qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, comprese i in particolare i termini “euro”, “euro cent”, il simbolo dell'euro, le dodici stelle dell'Unione europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro, oppure»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1 del parere

Modifica n. 2

L'articolo 2, paragrafo 2, contenuto nell'articolo 1 del primo regolamento proposto

«2.   Spetta alla Commissione esprimere un parere per stabilire:»

«2.   La Commissione, sentiti gli esperti sulle falsificazioni delle monete di cui all'articolo 4 della decisione della Commissione 2005/37/CE del 29 ottobre 2004 che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione  (2), esprime un parere per stabilire:»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.2 del parere

Modifica n. 3

Preambolo del secondo regolamento proposto

«vista la proposta della Commissione,

«vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:»

considerando quanto segue:»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5 del parere


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

(2)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.


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