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Document 32008O0018

Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 novembre 2008 , relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie (BCE/2008/18)

OJ L 314, 25.11.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/880/oj

25.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/14


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 novembre 2008

relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2008/18)

(2008/880/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di incrementare temporaneamente l’immissione di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie che le controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema forniscono all’Eurosistema per ottenere liquidità, dovrebbero essere ampliati. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie sono stabiliti nell’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso il 15 ottobre 2008 di ampliare temporaneamente la portata delle norme relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni dell’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso che la data di entrata in vigore della propria decisione così come di eventuali ulteriori misure riguardanti tali criteri di idoneità ampliati sarà comunicata quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Ampliamento della portata di taluni criteri di idoneità delle garanzie

1.   I criteri di idoneità per le garanzie stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 (di seguito denominato «Caratteristiche generali») sono ampliati in conformità degli articoli da 2 a 7.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e le Caratteristiche generali, come attuate a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle Caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.

Articolo 2

Ammissione di garanzie denominate in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nel Capitolo 6.2.1 delle Caratteristiche generali, se denominati in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi, costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a condizione che: i) siano emessi e detenuti/regolati nell’area dell’euro; e ii) l’emittente abbia sede all’interno dello Spazio economico europeo.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo dell’8 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito negoziabili di tale sorta.

Articolo 3

Ammissione di prestiti sindacati quali garanzie idonee

1.   I prestiti sindacati costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema solo in quanto conformi a quanto previsto dai Capitoli 6.2.2 e 6.3.3 e dall’Appendice 7 delle Caratteristiche Generali.

2.   Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, i prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese che sono stati accettati entro il 30 novembre 2008 nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Decisione BCE/2008/15 del 14 novembre 2008 riguardante l’attuazione del Regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie (2) ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, rimarranno garanzie idonee per la durata dell’operazione di politica monetaria dell’Eurosistema nel cui ambito sono stati accettati come tali.

Articolo 4

Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito di tale sorta.

Articolo 5

Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee

1.   Il requisito minimo applicato dall’Eurosistema per valutare lo standard di credito delle attività idonee come garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è una valutazione del merito di credito equivalente a «BBB-». Tale modifica del requisito della valutazione credito si applica sia alle attività negoziabili che alle attività non negoziabili, ad eccezione dei titoli garantiti da attività, descritti nel Capitolo 6.3 delle Caratteristiche generali, per i quali il requisito di un elevato standard di credito rimane immutato.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutte le attività idonee con una valutazione del merito di credito inferiore a «A-».

Articolo 6

Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie

1.   Il requisito di non subordinazione relativo all’idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, come descritte nel Capitolo 6.2.1 delle Caratteristiche generali, non si applica quando un garante finanziariamente solido presti una garanzia incondizionata ed irrevocabile, esigibile a prima richiesta su tali attività, così come successivamente definito nel Capitolo 6.3.2 delle Caratteristiche generali.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 10 % è imposto dall’Eurosistema su tutte tali attività con un’ulteriore diminuzione della valutazione del 5 % nel caso di valutazione teorica.

Articolo 7

Ammissione di depositi a tempo determinato quali garanzie idonee

I depositi a tempo determinato descritti nel Capitolo 3.5 delle Caratteristiche generali da parte delle controparti idonee, sono idonei quali garanzie per tutte le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.

Articolo 8

Ulteriori misure di attuazione

Il Consiglio direttivo ha delegato al Comitato esecutivo il compito di prendere le ulteriori decisioni necessarie per l’attuazione della propria decisione del 15 ottobre 2008.

Articolo 9

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE entro e non oltre il 25 novembre 2008 le informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo.

Articolo 10

Disposizioni finali

1.   Il presente indirizzo entra in vigore il 25 novembre 2008.

2.   Il presente indirizzo si applica a partire dal 1o dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 11

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 20.11.2008, pag. 8.


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