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Document 52013AB0077

Parere della Banca centrale europea, del 19 novembre 2013 , in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (CON/2013/77)

OJ C 51, 22.2.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/3


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2013

in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(CON/2013/77)

(2014/C 51/02)

Introduzione e base giuridica

Il 24 settembre 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere in merito alla proposta di direttiva sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (1) (di seguito «la proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, poiché la proposta di direttiva prevede disposizioni che incidono sui compiti del Sistema europeo di banche centrali inerenti la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e il contributo a una buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario, come indicato all’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, e 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Finalità e contenuti della proposta di direttiva

La proposta di direttiva istituisce un quadro comune dell’UE per la tutela dei diritti dei consumatori legati all’accesso e all’uso dei conti di pagamento. Tale quadro comprenderà regole concernenti: a) la trasparenza e la comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per il conto di pagamento detenuto nell’Unione (2); b) i servizi per il trasferimento del conto di pagamento erogati ai consumatori dai prestatori di servizi di pagamento (3); c) il diritto dei consumatori residenti legalmente nell’Unione di aprire e servirsi di un conto di pagamento con caratteristiche di base nell’Unione indipendentemente dalla loro nazionalità o dallo Stato membro di residenza (4); d) le questioni correlate, quali designazione e funzioni delle autorità competenti e sanzioni in caso d’inadempimento da parte dei prestatori di servizi di pagamento (5).

2.    Osservazioni di carattere generale

La BCE appoggia con convinzione la proposta di direttiva. In passato, in altre circostanze, la BCE ha appoggiato l’imposizione di specifici obblighi di trasparenza per le operazioni finanziarie, unitamente a un effettivo monitoraggio della conformità agli stessi, al fine di facilitare la comparazione tra differenti prodotti e servizi e, quindi, di migliorare la concorrenza tra gli agenti finanziari (6). La BCE ha altresì promosso la definizione di norme volte a facilitare l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri (7). Infine, la proposta di direttiva dovrebbe garantire ai consumatori un più facile accesso ai conti di pagamento e contribuire alla creazione di un’area di pagamento estesa a tutta l’Unione — obiettivo che la BCE ha coerentemente sostenuto (8).

3.    Osservazioni di carattere specifico

3.1.   Definizioni

Le definizioni di cui alla proposta di direttiva (9) dovrebbero essere uniformate a quelle della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito la «direttiva sui servizi di pagamento» o «PSD»), e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (di seguito il «regolamento SEPA»), a meno che sussistano ragioni obiettive per non utilizzare le definizioni già in uso. Ciò vale, in particolare, per le definizioni dei termini «supporto durevole» e «addebito diretto». L’uso di terminologia standardizzata, fondata sulla vigente normativa dell’UE in materia di servizi di pagamento, migliorerà la coerenza e faciliterà la comprensione degli atti giuridici dell’Unione. Nell’interesse della chiarezza e della coerenza, appare altresì opportuno definire il «trasferimento» semplicemente nel senso dei servizi erogati a norma dell’articolo 10 della proposta di direttiva (11).

3.2.   Elenco dei servizi interessati e poteri delle autorità di ottenere informazioni

L’elenco dei servizi di pagamento di base oggetto della proposta di direttiva dovrebbe riportare i servizi di pagamento che rappresentano almeno l’80 % dei servizi di pagamento soggetti a spese più rappresentativi a livello nazionale. Potrebbe, tuttavia, rivelarsi eccessivo imporre condizioni più stringenti rendendo obbligatorio l’inserimento in tale elenco di un certo numero di servizi. Sarebbe inoltre opportuno chiarire che le autorità competenti hanno il potere di ottenere dai prestatori di servizi di pagamento informazioni sulla redditività dei singoli servizi erogati in relazione ai conti di pagamento, ai fini della compilazione dell’elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi (12). Possono essere imposti a tale scopo specifici obblighi di segnalazione, che dovrebbero al contempo garantire il diritto dei prestatori di servizi di pagamento di proteggere i propri segreti commerciali dalla concorrenza (13).

3.3.   Diritto di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base — Limitazione sotto il profilo della valuta del conto

La proposta di direttiva introduce il diritto dei consumatori residenti legalmente nell’Unione di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base in qualsiasi Stato membro (14). La formulazione dell’articolo 15 della proposta di direttiva può, tuttavia, essere interpretata nel senso che i prestatori di servizi di pagamento potrebbero essere tenuti, su richiesta, ad aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nella valuta di uno qualsiasi degli Stati membri. Considerato che l’osservanza di un requisito di così vasta portata può non essere sostenibile in termini economici, è sufficiente che il diritto di aprire e utilizzare un conto di pagamento sia limitato ai conti di pagamento nella valuta dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento (15).

3.4.   Cooperazione transfrontaliera

Infine, l’obbligo di collaborare che la proposta di direttiva pone in capo alle autorità nazionali competenti all’interno di uno Stato membro, al fine di garantire l’effettiva osservanza della proposta stessa (16), dovrebbe essere ampliato e comprendere anche l’obbligo per le autorità competenti di Stati membri diversi di cooperare su base transfrontaliera. Ciò al fine di assicurare che le misure e le pratiche nazionali di attuazione non siano talmente divergenti tra loro da compromettere il conseguimento dello scopo della proposta di direttiva di ravvicinare legislazioni e misure per creare un mercato unico dei servizi relativi ai conti di pagamento nell’Unione (17).

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 266 final.

(2)  Si veda il capo II della proposta di direttiva.

(3)  Si veda il capo III della proposta di direttiva.

(4)  Si veda il capo IV della proposta di direttiva.

(5)  Si vedano i capi V e VI della proposta di direttiva.

(6)  Si vedano il punto 2.4 del parere CON/2007/29, il punto 1.1 del parere CON/2012/103 e il punto 3 delle osservazioni di carattere generale del parere CON/2012/10. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul suo sito web all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(7)  Si veda il punto 11 del parere CON/2001/34.

(8)  Si veda la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(9)  Si veda l’articolo 2 della proposta di direttiva.

(10)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(11)  Si vedano le proposte di modifica nn. da 1 a 3. Cfr. anche punto 3.3 del parere CON/2013/32.

(12)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 2, punti 4) e 5), della proposta di direttiva.

(13)  Si veda la proposta di modifica n. 4.

(14)  Si veda l’articolo 15 della proposta di direttiva.

(15)  Si veda la proposta di modifica n. 5.

(16)  Si veda l’articolo 20, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(17)  Si veda la proposta di modifica n. 6.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Articolo 2, paragrafo l

«l)   supporto durevole: ogni strumento che consenta al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;»

«l)   supporto durevole: ogni strumento che consenta al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;»

Nota esplicativa

Questa definizione dovrebbe essere uniformata a quella di cui all’articolo 4, paragrafo 25, della PSD, che non menziona il prestatore di servizi di pagamento. Secondo tale definizione, il «supporto durevole» si riferisce unicamente agli strumenti a disposizione dell’utente dei servizi di pagamento, ossia, nel caso in questione, il consumatore.

Modifica 2

Articolo 2, lettera m)

«m)   trasferimento: trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con o senza il trasferimento del saldo positivo da un conto di pagamento all’altro o la chiusura del precedente conto;»

«m)   trasferimento: trasferimento, il servizio erogato ai sensi dell’articolo 10 della presente direttiva su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con o senza il trasferimento del saldo positivo da un conto di pagamento all’altro o la chiusura del precedente conto

Nota esplicativa

La definizione proposta per «trasferimento» potrebbe far pensare che a essere trasferito sia il conto di pagamento stesso, la qual cosa non sarebbe corretta. Se questa definizione è necessaria, dovrebbe contenere soltanto un semplice riferimento all’articolo 10, piuttosto che una descrizione sintetizzata.

Modifica 3

Articolo 2, lettera n)

«n)   “addebito diretto”: servizio di pagamento con addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario con il consenso del pagatore;»

«n)   “addebito diretto”: servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario con in base al consenso del pagatore;»

Nota esplicativa

Questa definizione dovrebbe essere uniformata alle definizioni di «addebito diretto» utilizzate nella PSD e nel regolamento SEPA che precisano come tale modalità di pagamento includa sia i servizi di pagamento nazionale sia quelli transfrontalieri per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore.

Modifica 4

Articolo 3

«Articolo 3

Elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 20 stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 20 servizi di pagamento che rappresentino almeno l'80 % dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale. L'elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati.

[…]

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 3, una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di pagamento, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata a livello UE include termini e definizioni comuni per i servizi comuni.

5.   Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato membro integra senza indugio la terminologia standardizzata a livello UE, adottata ai sensi del paragrafo 4, nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica l'elenco.»

«Articolo 3

Elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 20 stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 20 servizi di pagamento che rappresentino almeno l'80 % dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale. L'elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati.

[…]

3.   Le autorità competenti hanno diritto a ottenere dai prestatori di servizi di pagamento le informazioni necessarie a determinare gli indicatori di cui al paragrafo 2, punti da 1 a 5. Al riguardo, garantiscono la protezione d’informazioni commerciali riservate.

3.4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

45.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 3 4, una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di pagamento, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata a livello UE include termini e definizioni comuni per i servizi comuni.

56.   Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui al paragrafo 4 5 ogni Stato membro integra senza indugio la terminologia standardizzata a livello UE, adottata ai sensi del paragrafo 4 5, nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica l'elenco.»

Nota esplicativa

È opportuno chiarire in quale modo le autorità competenti possono ottenere dati rilevanti ai fini della compilazione dell’elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi, in particolare per quanto attiene agli indicatori citati all’articolo 3, paragrafo 2, punti 4 e 5. Poiché alcune categorie di questi dati riguardano, di solito, informazioni commerciali riservate, i prestatori di servizi di pagamento devono essere adeguatamente tutelati.

Modifica 5

Articolo 15, paragrafo 1

«1.   Gli Stati membri assicurano che nel loro territorio almeno un prestatore di servizi di pagamento offra ai consumatori il conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da prestatori di servizi di pagamento che offrono il conto unicamente mediante funzioni di banca online.»

«1.   Gli Stati membri assicurano che almeno un prestatore di servizi di pagamento situato nel loro territorio offra ai consumatori il conto di pagamento con caratteristiche di base nella valuta dello Stato membro interessato ai consumatori. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da prestatori di servizi di pagamento che offrono il conto unicamente mediante funzioni di banca online.»

Nota esplicativa

Per i prestatori di servizi di pagamento può non essere economicamente sostenibile aprire, su richiesta, un conto di pagamento nella valuta di uno qualsiasi degli Stati membri. È sufficiente che questo diritto di accesso comprenda il diritto di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base nella valuta dello Stato membro nel quale è situato il prestatore di servizi di pagamento.

Modifica 6

Articolo 20, paragrafo 2

«2.   Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all’esercizio delle loro funzioni. Quando più di un’autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni.»

«2.   Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all’esercizio delle loro funzioni. Quando più di un’autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni. Le autorità competenti cooperano tra loro come previsto all’articolo 24 della direttiva 2007/64/CE.»

Nota esplicativa

In linea con lo scopo della proposta di direttiva di rafforzare il mercato unico, alle autorità nazionali competenti si dovrebbe chiedere di cooperare anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione, come previsto attualmente ai sensi della PSD, al fine di garantire che siano limitate le divergenze tra le norme nazionali di recepimento della proposta di direttiva.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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