EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0012(01)

2004/526/CE:Decisione della Banca Centrale Europea, del 17 giugno 2004, che adotta il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE/2004/12)

OJ L 267M, 12.10.2005, p. 15–17 (MT)
OJ L 230, 30.6.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 83 - 85

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/526/oj

30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/61


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 giugno 2004

che adotta il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea

(BCE/2004/12)

(2004/526/CE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 46.4,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea del 1o settembre 1998 è sostituito dal seguente, che entra in vigore il 1o luglio 2004:

«REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Definizioni

Il presente regolamento interno è complementare al trattato che istituisce la Comunità europea e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. I termini utilizzati nel presente regolamento interno hanno il medesimo significato di quelli contenuti nel trattato e nello statuto.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 2

Data e luogo delle riunioni del Consiglio generale

1.   Il Consiglio generale decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente.

2.   Il presidente convoca una riunione del Consiglio generale su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

3.   Il presidente può inoltre convocare riunioni del Consiglio generale ogniqualvolta lo ritenga necessario.

4.   Il Consiglio generale tiene di norma le proprie riunioni nei locali della Banca centrale europea (BCE).

5.   Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio generale

1.   Salvo quanto quivi disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio generale è limitata ai relativi membri, agli altri membri del Comitato esecutivo, al presidente del Consiglio dell’Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee.

2.   Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.

3.   Qualora un membro del Consiglio generale non sia in grado di partecipare a una riunione, esso ha la facoltà di nominare, per iscritto, un supplente che partecipi alla riunione e voti a nome suo. Tale comunicazione scritta è inviata al Presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Il supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.

4.   Il presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest’ultimo assiste il presidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio generale e ne redige i verbali.

5.   Il Consiglio generale può anche invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

Votazione

1.   Affinché il Consiglio generale possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari ai due terzi dei suoi membri o dei rispettivi supplenti. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

2.   A meno che non sia diversamente stabilito nello statuto, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

3.   Il Consiglio generale procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del Consiglio generale.

4.   Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio generale. La procedura scritta richiede:

i)

di norma non meno di dieci giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio generale. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi; e

ii)

la sottoscrizione di ciascun membro del Consiglio generale; e

iii)

la registrazione di ciascuna di tali decisioni nei verbali delle successive riunioni del Consiglio generale.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del Consiglio generale

1.   Il Consiglio generale adotta l’ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del Consiglio generale e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il presidente agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il Consiglio generale ha facoltà di decidere la cancellazione o l’aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del presidente o di un membro del Consiglio generale. Su richiesta di almeno tre membri del Consiglio generale è disposta la cancellazione dall'ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del Consiglio generale.

2.   I verbali dei lavori del Consiglio generale sono presentati per approvazione ai suoi membri nel corso della riunione successiva (o, se necessario, prima di essa, mediante procedura scritta) e sono sottoscritti dal presidente.

CAPITOLO II

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 6

Rapporti fra il Consiglio generale e il Consiglio direttivo

1.   Fatte salve le altre responsabilità del Consiglio generale, ivi incluse quelle elencate nell’articolo 44 dello statuto, esso contribuisce, in particolare, all’espletamento dei compiti enumerati al presente articolo ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Il Consiglio generale dà il proprio contributo per quanto riguarda la funzione consultiva della BCE, di cui all’articolo 4 e all’articolo 25.1 dello statuto.

3.   Il contributo del Consiglio generale per quanto riguarda le funzioni della BCE nel settore delle statistiche consiste nel:

rafforzare la cooperazione tra tutte le banche centrali nazionali dell’Unione europea al fine di appoggiare la BCE nello svolgimento delle sue funzioni nel settore delle statistiche,

contribuire all’armonizzazione, se necessario, delle norme e delle pratiche che regolano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche da parte di tutte le banche centrali nazionali dell’Unione europea, e

fornire al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di raccomandazioni nel settore delle statistiche, ai sensi dell’articolo 42 dello statuto, prima della loro adozione.

4.   Il Consiglio generale contribuisce al rispetto degli obblighi di rendiconto assunti dalla BCE ai sensi dell’articolo 15 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sulla relazione annuale prima della sua adozione.

5.   Il Consiglio generale contribuisce a uniformare le regole contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni, di cui all’articolo 26.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sui progetti di disposizioni normative prima della loro adozione.

6.   Il Consiglio generale contribuisce all’adozione di altri provvedimenti nel contesto dell’articolo 29.4 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su tali progetti di provvedimento prima della loro adozione.

7.   Il Consiglio generale dà il proprio contributo alla redazione delle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni sul progetto prima della sua adozione.

8.   Il Consiglio generale contribuisce ai preparativi per la fissazione dei tassi di cambio irrevocabili di cui all’articolo 47.3 dello statuto, fornendo al Consiglio direttivo le proprie osservazioni su:

progetti di pareri della BCE ex articolo 123, paragrafo 5, del trattato, e

ogni altro progetto di parere della BCE riguardante gli atti giuridici comunitari da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, e

decisioni ex articolo 10 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

9.   Ogniqualvolta si richieda al Consiglio generale di contribuire all’espletamento dei compiti della BCE ai sensi dei paragrafi precedenti, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole per pronunciarsi, non inferiore a 10 giorni lavorativi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

10.   In conformità dell’articolo 47.4 dello statuto, il presidente informa il Consiglio generale delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

Articolo 7

Rapporti fra il Consiglio generale e il Comitato esecutivo

1.   Il Consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il Comitato esecutivo:

dia attuazione ad atti giuridici del Consiglio direttivo per i quali, in conformità dell’articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale,

adotti, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell’articolo 12.1, del regolamento interno della Banca centrale europea, è richiesto il contributo del Consiglio generale.

2.   Ogniqualvolta si richieda al Consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

Articolo 8

Comitati del Sistema europeo di banche centrali

1.   Il Consiglio generale, nell’ambito delle proprie competenze, può richiedere che vengano effettuati studi su argomenti specifici da parte di comitati istituiti dal Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea.

2.   La banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro non partecipante può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogniqualvolta si tratti di questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualvolta il presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 9

Strumenti giuridici

1.   Le decisioni della BCE ai sensi dell’articolo 46.4 e dell’articolo 48 dello statuto e ai sensi del presente regolamento interno, così come le raccomandazioni della BCE e i pareri della BCE adottati dal Consiglio generale ex articolo 44 dello statuto, sono sottoscritti dal presidente.

2.   Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati, notificati e pubblicati in conformità dell’articolo 17.7 del regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 10

Riservatezza e accesso ai documenti della BCE

1.   I lavori del Consiglio generale e di ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono riservati, a meno che il Consiglio generale autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle delibere.

2.   Il pubblico accesso ai documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, è regolato da una decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell’articolo 23.2 del regolamento interno della Banca centrale europea.

3.   I documenti redatti dal Consiglio generale, e da ogni comitato o gruppo che si occupi di questioni di sua competenza, sono classificati e trattati in conformità delle regole stabilite nella circolare amministrativa adottata ai sensi dell’articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea. Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni, a meno che gli organi decisionali non decidano diversamente.

Articolo 11

Fine del periodo di applicabilità

Una volta che, in conformità dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio dell’Unione europea abbia abrogato tutte le deroghe e siano state adottate le decisioni previste nel protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio generale sarà dissolto e il presente regolamento interno non sarà più applicabile.»

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 giugno 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


Top